Ordinanza del Sindaco di Taranto n. 5 del 7 marzo 2016: obbligo di affissione dei dati dell’amministratore di condominio
IL SINDACO
VISTA la relazione del Comando Polizia Locale con la quale si richiama l’art. 1129 del Codice Civile, come novellato dalla legge n. 220 dell’11/12/2012
Preso atto che citato art. 1129 c.c. prevede tra l’altro che:
(comma 5) Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
(comma 6) In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
Atteso che le norme vigenti in materia di manutenzione dei fabbricati destinati a civili abitazioni, pagamento delle imposte e altre attività inerenti le parti comuni determinano un diretto rapporto fra l’Amministrazione comunale e gli amministratori dei condomini;
considerato che vi è l’esigenza di agevolare le verifiche di competenza da parte degli Enti preposti alle attività di controllo e di pubblica sicurezza e quindi, di conoscere il soggetto referente per le problematiche afferenti il fabbricato, soprattutto nelle evenienze di calamità naturali e di altre che possano aggredire la staticità dell’edificio, al fine di eseguire la manutenzione dello stabile e per esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica e privata;
dato atto che la norma in argomento è tesa alla esposizione in modo inequivocabile di una targa all’ingresso comune dei condomini, accessibile anche a terzi, riportante il nominativo, indirizzo e numeri telefonici dell’amministratore, nonché dell’Associazione di categoria cui è iscritto;
Visto l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., che riconosce al sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
DISPONE
che ogni amministratore o persona che svolge funzioni analoghe appronti una targa di dimensioni non inferiore a cm. 10 x 15, riportante i dati di cui al comma 5 e 6 dell’art. 1129 codice civile di cui in narrativa con caratteri facilmente leggibili;
che per la collocazione delle stesse targhe non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e, per le motivazioni sopra esposte
ORDINA
agli amministratori di condominio o, in mancanza alla persona che svolga analoghe funzioni:
- 1) di provvedere ad esporre in luogo di accesso al Condominio, o di maggior uso comune, anche accessibile ai terzi, una targa riportante il proprio nominativo, indirizzo e recapiti telefonici, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- 2) di vigilare affinché la stessa sia sempre leggibile adoperandosi in tal senso in caso di vetustà, danneggiamenti, asportazioni o quant’altro possa renderla indecifrabile.
DEMANDA
alla Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica l’incarico della vigilanza per l’ottemperanza del presente provvedimento applicando la sanzione secondo le previsioni dell’art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. (da euro 25,00 a 500,00 – in misura ridotta euro 50,00), per l’inosservanza di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza.
INFORMA
Che la presente Ordinanza entrerà in vigore dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 (sessanta) giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio o dall’avvenuta piena conoscenza.
Dalla Residenza Municipale, lì 07/03/2016